Prescrizioni antincendio 2025

Giovedì, 08 Maggio 2025

Con Deliberazione n. 5/48 del 29.01.2025, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento 2025 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’aggiornamento per il 2025 delle Prescrizioni regionali antincendio (allegato 8 del PRAI). Si riporta una sintesi delle prescrizioni regionali antincendio vigenti: 

ELEVATO PERICOLO DI INCENDIO BOSCHIVO: PERIODO E MODIFICHE
Nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre vige, su tutto il territorio regionale, un elevato pericolo di incendio boschivo, modificabile in considerazione dell’andamento meteorologico stagionale, anche solo per determinati ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell’anno.
L’elevato pericolo di incendio boschivo comporta su tutto il territorio regionale:
• il divieto, salvo deroghe specifiche, di tutta una serie di azioni, elencate all’articolo 8 delle prescrizioni, che vanno a sommarsi a quelle vietate nel resto dell’anno, che sono elencate all’articolo 4;
• che entro il 1° giugno si dovrà provvedere ad attuare tutte quelle attività su terreni, strade, insediamenti turistico-ricettivi, etc., indispensabili a limitare il pericolo, come dettagliate al Titolo IV delle Prescrizioni 2025 (artt. da 16 a 25 incluso).

AUTORIZZAZIONI e DEROGHE
Nel periodo di elevato pericolo gli ISPETTORATI (STIR del Corpo Forestale Vigilanza Ambientale) su richiesta motivata, da far pervenire almeno 15 giorni prima della loro esecuzione, possono autorizzare le attività elencate negli articoli da 9 a 13 del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”.

ABBRUCIAMENTI

Dal 15 MAGGIO al  30 GIUGNO e dal 15 SETTEMBRE al  31 OTTOBRE per effettuare gli abbruciamenti è necessario munirsi di autorizzazione rilasciata dalla competente Stazione Forestale. 

SANZIONI
A norma dell’art.10 comma 6 della Legge 21.11.2000 n.353 (modificata dal D.L. 08.09.2021 n.120 convertito nella Legge 08.11.2021 n.155) è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 per la violazione dei precetti contenuti nelle prescrizioni dall’art.8 all’art 20 e dall’art.24 del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025" (Allegato D – Prontuario delle sanzioni amministrative).

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Ultimo aggiornamento:
Giovedì, 08 Maggio 2025 12:03